La Legge n°127/1997 (la cosiddetta Bassanini
bis) ha trasformato in maniera radicale la figura del Segretario
comunale che non è più un funzionario statale, ma
un dirigente o funzionario (a seconda dell'importanza del Comune)
iscritto ad un Albo che viene gestito da un'Agenzia nazionale
autonoma.
Il Segretario dipende contemporaneamente dall'Agenzia nazionale
e dal Sindaco, ma da quest'ultimo solo in relazione alle funzioni
svolte (dipendenza funzionale). Il Sindaco infatti, che procede
alla sua nomina ad inizio mandato, ha il potere di revocarlo solo
per violazione dei doveri d'ufficio.
Alla scadenza del mandato del Sindaco il successore
può decidere, entro un breve termine di tempo previsto
dalla legge, se confermare il Segretario in carica o sceglierne
un altro tra gli iscritti all'Albo.
Qualora non riconfermato, il Segretario può essere assegnato
ad altri comuni o alla stessa Agenzia (che ha proprie sedi in
ogni Regione).
Le funzioni del Segretario sono disciplinate
dall'art.68 della Legge 127/97. Garante della legalità
e della correttezza amministrativa e “notaio” dell'amministrazione,
collabora con gli altri organi del Comune e li assiste sotto il
profilo giuridico-amministrativo in ordine alla conformità
dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
Assiste e cura la verbalizzazione delle sedute della Giunta e
del Consiglio e svolge funzioni notarili rogando i contratti dell'amministrazione
e autenticando gli atti nell'interesse dell'Ente. Altre funzioni
gli possono essere attribuite dallo Statuto comunale e dai regolamenti
o conferite dal Sindaco.