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ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |
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acconto ICI ANNO 2008 (VEDI NUOVE DISPOSIZIONI)
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ALIQUOTE
2008 |
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L'Amministrazione Comunale di Candiolo ha determinato per il
2008 le seguenti aliquote ICI:
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| A)
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aliquota
del 5 (cinque) per mille da applicarsi agli immobili:
-
adibiti ad abitazione principale del proprietario e
numero una pertinenza per ogni abitazione
principale. (l’agevolazione è attribuita ad un solo box
o posto auto per abitazione principale);
-
concessi in uso gratuito, con atto scritto aventi data
certa, da persone fisiche a parenti in linea retta entro
il 2° grado ovvero in linea collaterale entro il 2°
grado, a condizioni che vengano utilizzate come
abitazione principale;
-
assegnati dall’A.T.C. (Agenzia Territoriale per la
Casa), e C.I.T. (Consorzio Intercomunale Torinese), ed
adibiti ad abitazione principale, così come previsto
dall’art. 6 quater del Regolamento per l’applicazione
dell’I.C.I.;
-
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
-
locati sulla base degli accordi previsti dall’art. 2,
comma 3, della legge 09.12.1998, n. 431, ad un soggetto
che le utilizzi come abitazione principale, previa
presentazione di apposita istanza all’Ufficio ICI,
corredata dalla copia del contratto di locazione
regolarmente registrato;
-
locati sulla base di convenzioni per l’attuazione di
Piani Esecutivi convenzionati, ai sensi dell’art. 18
Legge 380/2001, ad un soggetto che le utilizzi come
abitazione principale, previa presentazione di apposita
istanza all’Ufficio ICI, corredata dalla copia del
contratto di locazione regolarmente registrato
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| B) |
aliquota del 7 (sette) per mille da applicarsi a tutti gli altri
immobili non rientranti nelle casistiche precedenti:
-
posseduti in aggiunta all’abitazione principale;
-
diversi dalle abitazioni (quali ad esempio: garage, box,
autorimesse, magazzini, immobili destinati ad attività
industriale, commerciale, turistica ed artigianale,
terreni agricoli ed aree edificabili ecc.)
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| C) |
aliquota del 4(quattro) per mille da applicarsi:
-
agli immobili posseduti da Scuole private gestite da
Enti religiosi ed aventi convenzioni con il Comune
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| 2) |
E' stata stabilita in Euro
104,00 la detrazione per unità immobiliare
adibita ad abitazione principale o equiparate(immobili di cui
alla lettera A) PUNTI 1 - 2 - 3 -4)
L'art.
1, commi da 5 a 7, della legge finanziaria 2008 prevede
l’applicazione di una ulteriore detrazione
sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
La
detrazione è calcolata in base all’1,33 per mille della base
imponibile dell'abitazione principale incluso il valore delle
sue eventuali pertinenze. Le pertinenze da prendere in
considerazione sono quelle previste come tali ai fini ICI
dal Regolamento Comunale . L'ulteriore detrazione comunque non
superiore ad € 200,00 si applica in proporzione alla quota
di possesso e va a sommarsi alla detrazione per abitazione
principale che il Comune riconosce di fatto al contribuente. La
detrazione si applica a tutte le abitazioni adibite ad
abitazione principale ad eccezione di quelle delle categorie
catastali A1, A8 e A9.
L'ulteriore detrazione
in esame si estende, ope legis, anche alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché
agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per
le case popolari e dagli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in
attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616.
La normativa su indicata NON RICOMPRENDE tra "l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo" anche se assimilate dal Comune a quelle
principale, le seguenti tipologie di immobili:
-
L'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente , a condizione che la
stessa risulti non locata (art. 3 comma 56 legge 662/1996)
-
gli immobili concessi in uso gratuito da
persone fisiche a parenti in linea retta o collaterale , a
condizione che vengano utilizzate come abitazione principale
(art. 59 comma 1 lettera e) D. Lgs. 446/19979
L'ulteriore detrazione di cui sopra si rende applicabile già in
sede di versamento dell'acconto ICI
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| 3) |
In applicazione del
disposto di cui al comma 56 dell’art. 3 legge n. 662/1996,
viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa risulti non locata |
| 4) |
La prevista riduzione “ope legis” al 50% dell’importo
dovuto per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili potrà
essere applicata solo in presenza di una perizia dell’U.T.C.
o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal contribuente
ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15, nella quale si accerti
l’inagibilità ed inabitabilità dell’immobile
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MODALITA'
DI PAGAMENTO |
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Per il calcolo dell'imposta si devono utilizzare le stesse rendite
catastali già in vigore, come l'anno scorso.
Ai sensi dell'Art. 18 L. 388/2000(Finanziaria 2001) i versamenti
ICI devono avvenire con le seguenti modalità:
| ACCONTO
|
SALDO
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| Entro
il 16 Giugno 2008 |
Entro il
16 Dicembre 2008 |
Pari
al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota
e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
Nel calcolo dell'acconto il contribuente dovrà
tener conto degli eventuali cambiamenti avvenuti nella
propria situazione patrimoniale.
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A saldo dell'Imposta
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata
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Coloro che intendono effettuare il versamento in un'unica soluzione,
lo possono fare
solo entro il 16 Giugno (occorre barrare sul c/c postale sia la
casella di acconto che quella relativa al saldo).
- Nel caso di alienazione o acquisto di una unità immobiliare
nel corso del semestre versare le quote mensili di ICI dovute.
- Il mese nel quale il possesso si è protratto per
almeno 15 giorni è da considerarsi per intero, il giorno
dell'atto è da attribuire al compratore.
- I versamenti dovranno essere arrotondati ai sensi
dell'art. 1 comma 166 della Legge 296 del 27.12.2006
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DOVE
SI PAGA |
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Il versamento deve essere effettuato, tramite bollettino di
conto corrente postale
intestato alla: EQUITALIA NOMOS SPA EX RISCOSSIONE UNO Concessione della Provincia
di Torino
(vedi elenco punti di riscossione della Concessione di Torino)

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SANZIONI |
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Le principali sanzioni previste dalla norma che regola l'imposta
comunale sugli immobili per versamenti in ritardo sono le seguenti:
| VIOLAZIONI
|
RELATIVE
SANZIONI |
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OMESSO
VERSAMENTO |
Sanzioni amministrativa del
30% applicata sulla somma non versata |
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VERSAMENTO
ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA |
Sanzioni amministrativa ridotta
a 1/8 (3,75%)con interesse dello 0,010% giornaliero |
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VERSAMENTI
OLTRE I 30 GIORNI ED ENTRO 1 ANNO |
Sanzioni amministrativa ridotta
a 1/5 (6%)con interesse dello 0,010% giornaliero |
Ulteriori specificazioni art. 13 D.Lgs. 472/97
e successive modificazioni ed art. 2 D. Lgs. 99/2000.
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ESTIMI
CATASTALI |
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Gruppo A
(Unità immobiliari per uso abitazioni o assimilabili)
Categoria
|
Classe
|
Tariffa
in £ |
Tariffa in € |
Categoria
|
Classe
|
Tariffa
in £ |
Tariffa in € |
Categoria
|
Classe
|
Tariffa
in £ |
Tariffa
in € |
A/2
|
1
|
180.000
|
92,96
|
A/2
|
2
|
215.000 |
111,04 |
A/3
|
1
|
115.000 |
59,39 |
A/3
|
2
|
135.000 |
69,72
|
A/4
|
1
|
84.000
|
41,32 |
A/4
|
2
|
95.000
|
49,06 |
A/5
|
1
|
58.000
|
29,95
|
A/5
|
2
|
68.000 |
35,12 |
A/6
|
U
|
39.000 |
20,14 |
A/7
|
1
|
220.000
|
113,62
|
A/7
|
2
|
270.000 |
139,44 |
A/10
|
U
|
550.000 |
284,05 |
Gruppo B
(Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)
| Categoria
|
Classe
|
Tariffa
in £ |
Tariffa in € |
Categoria
|
Classe
|
Tariffa
in £ |
Tariffa in € |
Categoria
|
Classe
|
Tariffa
in £ |
Tariffa in € |
| B/1 |
U |
2.400
|
1,24 |
B/4 |
U |
2.400 |
1,24 |
B/5 |
U |
1.800 |
0,93 |
| B/7 |
U |
2.400
|
1,24 |
|
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Gruppo C
(Unità immobiliare a destinazione ordinaria commerciale
e varia)
| Categoria
|
Classe
|
Tariffa
in £ |
Tariffa in € |
Categoria
|
Classe
|
Tariffa
in £ |
Tariffa in € |
Categoria
|
Classe
|
Tariffa
in £ |
Tariffa in € |
| C/1 |
1 |
22.100 |
11,41 |
C/1 |
2 |
25.800 |
13,32 |
C/1 |
3 |
30.000 |
15,49 |
| C/2 |
U |
5.000
|
2,58 |
C/3 |
U |
6.000 |
3,10 |
C/6 |
1 |
7.700 |
3,98 |
| C/6 |
2 |
9.000
|
4,65 |
C/7 |
U |
2.400 |
1,24 |
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Dall’anno 1997 gli estimi
catastali su indicati, devono essere maggiorate del 5%
La base imponibile e determinata applicando alla rendita catastale
(tariffa d'estimo per consistenza) i seguenti moltiplicatori
/100 per le
unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
/50 per le unità
immobiliari classificate nel gruppo catastale D e nelle categorie
A/10;
/34 per le unità
immobiliari classificate nella categorie catastale C/1.
dal 01.01.2007 : /140
per le unità immobiliari classificate nella cat. B per le
quali non viene applicata la maggiorazione del 5%
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AREE
FABBRICABILI |
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Il Decreto Legislativo n. 504/1992 all’art. 5 comma 5,
stabilisce che per le aree fabbricabili il valore è costituito
da quello venale in comune commercio al 1° Gennaio dell’anno
di imposizione.
La Giunta Comunale con verbale n. 191 del 19.12.2001,
modificata con deliberazione Giunta Comunale n. 150/18.12.2007,al fine
di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso con
i propri contribuenti, ha determinato i valori venali delle
aree fabbricabili al fini ICI a partire dal 01.01.2008,
secondo le destinazioni urbanistiche e gli indici previsti dal
P.R.G.C., nelle
seguenti misure:
-
aree destinate
ad edilizia di tipo residenziale, con indice di
edificazione fondiario compreso tra 0,5 e 1 mc/mq
mediante permesso di costruire o inserite in Piani
esecutivi convenzionati : valore base € 110,00 per
metro quadrato di superficie fondiaria netta del lotto
edificabile .
-
aree
destinate ad edilizia di tipo residenziale, con indice
di edificazione fondiario compreso da 1 a 1,5 mc/mq,
mediante permesso di costruire o inserite in Piani
esecutivi convenzionati : valore base € 170,00 per
metro quadrato di superficie fondiaria netta del lotto
edificabile.
-
aree
destinate ad edilizia di tipo residenziale, con indice
di edificazione fondiario superiore a 1,5 mc/mq,
mediante permesso di costruire o inserite in Piani
esecutivi convenzionati : valore base € 200,00 per
metro quadrato di superficie fondiaria netta del lotto
edificabile.
-
aree
destinate ad edilizia di tipo residenziale, con indice
di edificazione territoriale compreso tra 0,5 e 1 mc/mq
soggette a Piani esecutivi convenzionati da stipulare :
valore base € 70,00 per metro quadrato della
superficie territoriale dell’area , comprensiva delle
porzioni da cedere al Comune per viabilità e servizi .
-
aree
destinate all’edificazione di Attrezzature sanitarie, da
parte di Enti o soggetti di diritto privato, mediante
permesso di costruire o inserite in Piani esecutivi
convenzionati : valore base € 100,00 per metro
quadrato di superficie fondiaria netta del lotto
edificabile.
-
aree
soggette ad interventi di edificazione di tipo
industriale , artigianale , commerciale o alberghiera,
mediante permesso di costruire o inserite in Piani
esecutivi convenzionati : valore base € 100,00 per
metro quadrato di superficie fondiaria netta del lotto
edificabile .
-
aree
soggette ad interventi di edificazione di tipo
industriale , artigianale , commerciale o di tipo
alberghiero, soggette a Piani esecutivi convenzionati
da stipulare : valore base € 80,00 per metro quadrato
della superficie territoriale del terreno , al lordo
delle aree da cedere al Comune per viabilità e per
servizi pubblici .
-
aree
destinate dal P.R.G.C. a servizi pubblici , a strutture
pubbliche o strutture socio-assistenziali da parte di
soggetti di diritto privato o sulle quali sono indicate
delle previsioni di nuova viabilità , con possibilità
di conferimento della volumetria sulle aree contigue o
comunque poste nell’ ambito della stessa zona omogenea ,
per le quali é prevista la cessione gratuita al Comune,
o l’assoggettamento ad uso pubblico, in sede di piani
esecutivi convenzionati : valore base da € 25,00 a €
50,00 per ogni metro quadrato di superficie, variabile
in funzione della destinazione e dell’indice di
edificabilità territoriale dell’area di riferimento .
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SOGGETTI
OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE |
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La presentazione della dichiarazione deve essere fatta (su apposito
modulo conforme al modello Ministeriale) solo nel caso di variazioni
rispetto alla posizione ICI del periodo 1° gennaio 2006
al 31 dicembre 2006.
In pratica, i principali casi in cui si dovrà compilare
il modello di dichiarazione sono:
• riscontro di errori nella compilazione della dichiarazione
precedente
• acquisto, vendita di immobili nel corso dell'anno
che precede quello in corso, immobili che hanno acquistato
o perso nel corso dell'anno d'imposta l'esenzione o l'esclusione
dall'ICI
• terreni per i quali è cambiata la classificazione
(ad esempio da agricola a fabbricabile)
• fabbricati che sono diventati abitazioni principali
nel corso dell'anno oppure che hanno perso tale caratteristica
prima del 31 dicembre dell'anno precedente quello in corso.
• altri casi
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