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  ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
 

acconto ICI ANNO 2008 (VEDI NUOVE DISPOSIZIONI)

 

 

ALIQUOTE 2008

L'Amministrazione Comunale di Candiolo ha determinato per il 2008 le seguenti aliquote ICI:

A)

aliquota del 5 (cinque) per mille da applicarsi agli immobili:

  1. adibiti ad abitazione principale del proprietario e numero una pertinenza per ogni abitazione principale. (l’agevolazione è attribuita ad un solo box o posto auto per abitazione principale);

 

  1. concessi in uso gratuito, con atto scritto aventi data certa, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il 2° grado ovvero in linea collaterale entro il 2° grado, a condizioni che vengano utilizzate come abitazione principale;

 

  1. assegnati dall’A.T.C. (Agenzia Territoriale per la Casa), e C.I.T. (Consorzio Intercomunale Torinese), ed adibiti ad abitazione principale, così come previsto dall’art. 6 quater del Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;

 

  1. appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 

  1. locati sulla base degli accordi previsti dall’art. 2, comma 3, della legge 09.12.1998, n. 431, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, previa presentazione di apposita istanza all’Ufficio ICI, corredata dalla copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

 

  1. locati sulla base di convenzioni per l’attuazione di Piani Esecutivi convenzionati, ai sensi dell’art. 18 Legge 380/2001, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, previa presentazione di apposita istanza all’Ufficio ICI, corredata dalla copia del contratto di locazione regolarmente registrato



B)

aliquota del 7 (sette) per mille da applicarsi a tutti gli altri immobili non rientranti nelle casistiche precedenti:

 

  • posseduti in aggiunta all’abitazione principale;

 

  • diversi dalle abitazioni (quali ad esempio: garage, box, autorimesse, magazzini, immobili destinati ad attività industriale, commerciale, turistica ed artigianale, terreni agricoli ed aree edificabili ecc.)

 


C)

aliquota del 4(quattro) per mille da applicarsi:

 

  • agli immobili posseduti da Scuole private gestite da Enti religiosi ed aventi convenzioni con il Comune

 

2)

 E' stata stabilita in Euro 104,00 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale o equiparate(immobili di cui alla lettera A)  PUNTI 1 - 2 - 3 -4)

L'art. 1, commi da 5 a 7, della legge finanziaria 2008 prevede l’applicazione di una ulteriore detrazione sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale. La detrazione è calcolata in base all’1,33 per mille della base imponibile dell'abitazione principale incluso il valore delle sue eventuali pertinenze. Le pertinenze da prendere in considerazione  sono quelle previste come tali ai fini ICI dal Regolamento Comunale . L'ulteriore detrazione comunque non superiore ad € 200,00 si applica in proporzione  alla quota di possesso e va a sommarsi alla detrazione per abitazione principale che il Comune riconosce di fatto al contribuente. La detrazione si applica a tutte le abitazioni adibite ad abitazione principale ad eccezione di quelle delle categorie catastali A1, A8 e A9.

L'ulteriore detrazione in esame si estende, ope legis, anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli  enti di edilizia  residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

La normativa su indicata NON RICOMPRENDE tra "l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" anche se assimilate  dal Comune a quelle principale,  le seguenti tipologie di immobili:

  • L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa risulti non locata (art. 3 comma 56 legge 662/1996)

  • gli immobili concessi in uso gratuito da persone fisiche a parenti in linea retta o collaterale , a condizione che vengano utilizzate come abitazione principale (art. 59 comma 1 lettera e) D. Lgs. 446/19979

L'ulteriore detrazione di cui sopra si rende applicabile già in sede di versamento dell'acconto ICI


3) In applicazione del disposto di cui al comma 56 dell’art. 3 legge n. 662/1996, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata
4)

La prevista riduzione “ope legis” al 50% dell’importo dovuto per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili potrà essere applicata solo in presenza di una perizia dell’U.T.C. o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal contribuente ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15, nella quale si accerti l’inagibilità ed inabitabilità dell’immobile

MODALITA' DI PAGAMENTO


Per il calcolo dell'imposta si devono utilizzare le stesse rendite catastali già in vigore, come l'anno scorso.

Ai sensi dell'Art. 18 L. 388/2000(Finanziaria 2001) i versamenti ICI devono avvenire con le seguenti modalità:

ACCONTO
SALDO
Entro il 16 Giugno 2008
Entro il 16  Dicembre 2008

Pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Nel calcolo dell'acconto il contribuente dovrà tener conto degli eventuali cambiamenti avvenuti nella propria situazione patrimoniale.

A saldo dell'Imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata


Coloro che intendono effettuare il versamento in un'unica soluzione, lo possono fare
solo entro il 16 Giugno (occorre barrare sul c/c postale sia la casella di acconto che quella relativa al saldo).
  • Nel caso di alienazione o acquisto di una unità immobiliare nel corso del semestre versare le quote mensili di ICI dovute.
  • Il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è da considerarsi per intero, il giorno dell'atto è da attribuire al compratore.
  • I versamenti dovranno essere arrotondati ai sensi dell'art. 1 comma 166 della Legge 296 del 27.12.2006
DOVE SI PAGA


Il versamento deve essere effettuato, tramite bollettino di conto corrente postale

intestato alla: EQUITALIA NOMOS SPA EX RISCOSSIONE UNO  Concessione della Provincia di Torino

(vedi elenco punti di riscossione della Concessione di Torino) 

SANZIONI
 


Le principali sanzioni previste dalla norma che regola l'imposta comunale sugli immobili per versamenti in ritardo sono le seguenti:

VIOLAZIONI

RELATIVE SANZIONI

OMESSO VERSAMENTO

Sanzioni amministrativa del 30% applicata sulla somma non versata

VERSAMENTO ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA

Sanzioni amministrativa ridotta a 1/8 (3,75%)con interesse dello 0,010% giornaliero

VERSAMENTI OLTRE I 30 GIORNI ED ENTRO 1 ANNO

Sanzioni amministrativa ridotta a 1/5 (6%)con interesse dello 0,010% giornaliero

Ulteriori specificazioni art. 13 D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed art. 2 D. Lgs. 99/2000.

ESTIMI CATASTALI
 

 

Gruppo A (Unità immobiliari per uso abitazioni o assimilabili)

Categoria
Classe
Tariffa
in £
Tariffa in €
Categoria
Classe
Tariffa in £
Tariffa in €
Categoria
Classe
Tariffa
in £
Tariffa
in €
A/2
1
180.000
92,96
A/2
2
215.000
111,04
A/3
1
115.000
59,39
A/3
2
135.000
69,72
A/4
1
84.000
41,32
A/4
2
95.000
49,06
A/5
1
58.000
29,95
A/5
2
68.000
35,12
A/6
U
39.000
20,14
A/7
1
220.000
113,62
A/7
2
270.000
139,44
A/10
U
550.000
284,05

Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)

Categoria
Classe
Tariffa
in £
Tariffa in €
Categoria
Classe
Tariffa
in £
Tariffa in €
Categoria
Classe
Tariffa
in £
Tariffa in €
B/1
U
2.400
1,24
B/4
U
2.400
1,24
B/5
U
1.800
0,93
B/7
U
2.400
1,24
 
 

Gruppo C (Unità immobiliare a destinazione ordinaria commerciale e varia)

Categoria
Classe
Tariffa
in £
Tariffa in €
Categoria
Classe
Tariffa
in £
Tariffa in €
Categoria
Classe
Tariffa
in £
Tariffa in €
C/1
1
22.100
11,41
C/1
2
25.800
13,32
C/1
3
30.000
15,49
C/2
U
5.000
2,58
C/3
U
6.000
3,10
C/6
1
7.700
3,98
C/6
2
9.000
4,65
C/7
U
2.400
1,24
 

Dall’anno 1997 gli estimi catastali su indicati, devono essere maggiorate del 5%

La base imponibile e determinata applicando alla rendita catastale (tariffa d'estimo per consistenza) i seguenti moltiplicatori

/100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
/50 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D e nelle categorie A/10;
/34 per le unità immobiliari classificate nella categorie catastale C/1.
dal 01.01.2007 : /140 per le unità immobiliari classificate nella cat. B per le quali non viene applicata la maggiorazione del 5%

AREE FABBRICABILI
 


Il Decreto Legislativo n. 504/1992 all’art. 5 comma 5, stabilisce che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° Gennaio dell’anno di imposizione.
La Giunta Comunale con verbale n. 191 del 19.12.2001,  modificata con deliberazione Giunta Comunale n. 150/18.12.2007,al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, ha determinato i valori venali delle aree fabbricabili al fini ICI a partire dal 01.01.2008,  secondo le destinazioni urbanistiche e gli indici previsti dal P.R.G.C., nelle seguenti misure:

  • aree destinate ad edilizia  di tipo residenziale, con indice di edificazione fondiario compreso  tra 0,5 e 1  mc/mq  mediante permesso di costruire  o inserite in Piani esecutivi convenzionati :  valore base  € 110,00      per metro quadrato di superficie fondiaria netta del  lotto edificabile .

 

  • aree destinate ad edilizia  di tipo residenziale, con indice di edificazione fondiario compreso da 1 a 1,5  mc/mq,   mediante permesso di costruire  o inserite in Piani esecutivi convenzionati :  valore base  € 170,00 per metro quadrato di superficie fondiaria netta del  lotto edificabile.

 

  • aree destinate ad edilizia  di tipo residenziale, con indice di edificazione fondiario superiore  a 1,5  mc/mq, mediante permesso di costruire  o inserite in Piani esecutivi convenzionati :  valore base  € 200,00    per metro quadrato di superficie fondiaria netta del  lotto edificabile.

 

  • aree destinate ad edilizia  di tipo residenziale, con indice di edificazione territoriale compreso  tra 0,5 e 1  mc/mq  soggette  a Piani esecutivi convenzionati da stipulare : valore base €  70,00  per metro quadrato della  superficie territoriale dell’area  , comprensiva  delle porzioni   da cedere al Comune per viabilità e servizi .

 

  • aree destinate all’edificazione di Attrezzature sanitarie, da parte di Enti o soggetti di diritto privato, mediante permesso di costruire  o inserite in Piani esecutivi convenzionati : valore base  € 100,00   per metro quadrato di superficie fondiaria netta del  lotto edificabile.

 

  • aree soggette ad interventi di edificazione di tipo industriale , artigianale , commerciale o alberghiera, mediante permesso di costruire  o inserite in Piani esecutivi convenzionati : valore base  € 100,00   per metro quadrato di superficie fondiaria netta del  lotto edificabile .

 

  • aree soggette ad interventi di edificazione di tipo industriale , artigianale , commerciale o di tipo  alberghiero, soggette a  Piani esecutivi convenzionati da stipulare : valore base € 80,00  per metro quadrato della  superficie territoriale del terreno , al lordo delle aree da cedere al Comune per viabilità e per servizi  pubblici . 

    

  • aree destinate dal P.R.G.C. a servizi pubblici , a strutture pubbliche o strutture socio-assistenziali da parte di soggetti di diritto privato o sulle quali sono indicate delle previsioni di  nuova  viabilità , con possibilità di conferimento della volumetria sulle aree contigue o comunque poste nell’ ambito della stessa zona omogenea , per le quali é prevista la  cessione gratuita al Comune, o l’assoggettamento ad uso pubblico,  in sede di piani esecutivi convenzionati : valore base  da € 25,00 a € 50,00 per ogni metro quadrato di superficie,  variabile in funzione della destinazione e dell’indice di edificabilità territoriale dell’area di riferimento .

SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
 


La presentazione della dichiarazione deve essere fatta (su apposito modulo conforme al modello Ministeriale) solo nel caso di variazioni rispetto alla posizione ICI del periodo 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
In pratica, i principali casi in cui si dovrà compilare il modello di dichiarazione sono:

• riscontro di errori nella compilazione della dichiarazione precedente
• acquisto, vendita di immobili nel corso dell'anno che precede quello in corso, immobili che hanno acquistato o perso nel corso dell'anno d'imposta l'esenzione o l'esclusione dall'ICI
• terreni per i quali è cambiata la classificazione (ad esempio da agricola a fabbricabile)
• fabbricati che sono diventati abitazioni principali nel corso dell'anno oppure che hanno perso tale caratteristica prima del 31 dicembre dell'anno precedente quello in corso.
• altri casi