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Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi
ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D. Lgs. 15.11.1993,
n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche
senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque,
sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
del Comune.
Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi
soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande,
bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché
le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle
poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici
gestiti in regime di concessione amministrativa.
Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate
su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei
modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del
rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore
all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti,
sono permanenti.
Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.
Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo,
occupare gli spazi e le aree pubbliche deve farne domanda in
carta legale all'Amministrazione comunale ed in particolare
all'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici per le occupazioni permanenti
ed all'Ufficio Vigilanza per le occupazioni temporanee.
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