COVID-19 - decreto legge 05/01/2021 n.1

1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio
nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di
diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero
per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria
residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti
verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale,
ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma
sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30
chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli
spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui si applicano le
misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 dicembre 2020 e' altresi' consentito lo spostamento,
in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al
giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore
22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi
gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone
esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non
autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma e'
consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai
relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso
i capoluoghi di provincia.
4. Nell'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto
non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i
provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35.