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Organi di indirizzo politico-amministrativo

Art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8 del D.Lgs. 33/2013)

Sindaco,  Assessori Comunali e Consiglieri  Comunali  amministrazione 2024-2029

Sindaco Chiara Lamberto

Competenze del Sindaco

Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione comunale e rappresenta l’Ente.

In particolare, il Sindaco:

  • rappresenta il Comune nei rapporti istituzionali e nei confronti dei cittadini;
  • convoca e presiede la Giunta comunale e, ove non sia previsto il Presidente del Consiglio comunale, convoca e presiede anche il Consiglio comunale;
  • sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all’esecuzione degli atti;
  • esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
  • sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
  • presenta al Consiglio comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo;
  • adotta, nei casi previsti dalla legge, ordinanze contingibili e urgenti, in particolare in presenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
  • coordina, secondo la normativa vigente, gli interventi di protezione civile di competenza comunale e assume le misure necessarie in caso di emergenze che interessino il territorio comunale;
  • provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
  • nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali, secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente.

Il Sindaco esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo. In tale veste sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica, nonché allo svolgimento delle ulteriori funzioni statali attribuitegli dalla legge, anche in materia di ordine e sicurezza pubblica, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Competenze della Giunta comunale

La Giunta comunale è l’organo esecutivo del Comune e collabora con il Sindaco nel governo dell’Ente.

La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e svolge attività di indirizzo, impulso e attuazione dell’azione amministrativa, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali agli altri organi dell’Ente.

In particolare, la Giunta comunale:

  • collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale;
  • compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento o dei responsabili degli uffici e dei servizi;
  • adotta gli atti di programmazione, indirizzo e organizzazione amministrativa di propria competenza;
  • approva, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
  • esercita attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale;
  • predispone, unitamente al Sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo;
  • approva il Piano esecutivo di gestione e gli altri strumenti gestionali di propria competenza, ove previsti dalla normativa vigente;
  • delibera in materia di organizzazione dei servizi, gestione delle risorse e attuazione dei programmi amministrativi, nei limiti delle proprie attribuzioni;
  • riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività;
  • adotta ogni altro provvedimento attribuito alla propria competenza dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti comunali.

La Giunta comunale non esercita funzioni di gestione amministrativa, tecnica o contabile, che spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi, ma svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo sull’attuazione degli obiettivi dell’Ente.

Competenze del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

Esso rappresenta la comunità locale ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, intervenendo sugli atti fondamentali dell’Ente e sulle scelte di maggiore rilievo per la vita amministrativa, istituzionale, finanziaria e programmatoria del Comune.

In particolare, il Consiglio comunale:

  • approva lo Statuto comunale e le relative modifiche;
  • approva i regolamenti comunali, salvo quelli espressamente riservati dalla legge alla competenza della Giunta comunale;
  • stabilisce i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  • approva i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e annuali dei lavori pubblici e gli altri strumenti di programmazione generale dell’Ente;
  • approva il bilancio di previsione, le relative variazioni di competenza consiliare e il rendiconto della gestione;
  • approva i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi previste dalla legge;
  • delibera in materia di convenzioni tra Comuni e tra Comune e Provincia, nonché in materia di costituzione e modificazione di forme associative;
  • delibera l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  • delibera in materia di organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’Ente a società di capitali e affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  • delibera l’istituzione e l’ordinamento dei tributi comunali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote quando attribuita ad altri organi dalla legge;
  • disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali;
  • delibera in materia di contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali già approvati dal Consiglio;
  • delibera le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, nei casi previsti dalla legge;
  • delibera in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, permute, appalti e concessioni che non siano già previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o dei responsabili degli uffici e dei servizi;
  • definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
  • esercita il controllo politico-amministrativo sull’attività del Sindaco e della Giunta, anche attraverso interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e altri strumenti previsti dallo Statuto e dal regolamento consiliare;
  • esamina e approva gli altri atti espressamente attribuiti alla propria competenza dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti comunali.

Il Consiglio comunale non esercita funzioni di gestione amministrativa, tecnica o contabile, che spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi, ma definisce gli indirizzi generali dell’azione amministrativa e controlla l’attuazione degli obiettivi politico-amministrativi dell’Ente.

 

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