Descrizione
a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero: l'interessato deve richiedere al Consolato l'iscrizione all'Aire e l'aggiornamento in caso di variazione d'indirizzo; il Consolato a sua volta invia al Comune la richiesta tramite mod. Cons01, e il Comune provvede all'iscrizione con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza al Consolato.
b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;
c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita;
d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.
L'aggiornamento:
l'interessato deve comunicare
a) il trasferimento della propria residenza presso altro Comune estero; il Consolato comunica poi al Comune il nuovo indirizzo;
b) le modifiche dello stato civile anche per la trascrizione degli atti nei registri italiani (matrimonio, nascita, ecc.); gli atti possono essere presentati al Consolato e poi inoltrati al Comune, oppure presentati direttamente al Comune; devono essere tradotti e legalizzati, salvi i casi di esenzione previsti da trattati internazionali;
c) la perdita della cittadinanza italiana.
La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
b) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
c) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
- trascorsi cento anni dalla nascita;
- dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
- quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero;
- quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;
d) per perdita della cittadinanza;
e) per trasferimento nell'AIRE di altro comune.