Iscrizione e aggiornamento AIRE

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L 'A.I.R.E. è l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, contiene i dati dei cittadini che risiedono all'estero per almeno 12 mesi e che l'abbiano dichiarato al Consolato o la cui residenza sia stata accertata d'ufficio

Descrizione

 L'A.I.R.E. è l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, contiene i dati dei cittadini che risiedono all'estero per almeno 12 mesi e che l'abbiano dichiarato al Consolato o la cui residenza sia stata accertata d'ufficio; ogni Comune gestisce la propria Aire e i dati vengono inseriti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). L'iscrizione all'Aire consente di usufruire di una serie di servizi da parte del Consolato, in particolare il rilascio o rinnovo della carta d'identità, il rinnovo della patente di guida (solo in Paesi extra-UE), il voto per corrispondenza per le elezioni politiche e per i referendum e nei seggi istituiti dalla rete diplomatica-consolare per il Parlamento Ue.
 
L'iscrizione all'Aire può avvenire per i seguenti motivi:

a) per  trasferimento  della  residenza  da  un  comune  italiano all'estero: l'interessato deve richiedere al Consolato l'iscrizione all'Aire e l'aggiornamento in caso di variazione d'indirizzo; il Consolato a sua volta invia al Comune la richiesta tramite mod. Cons01, e il Comune provvede all'iscrizione con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza al Consolato.

b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune, quando  l'interessato  ne  faccia domanda,  avendo  membri  del  proprio  nucleo   familiare   iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;

c) a seguito della registrazione dell'atto di  nascita;

d) per acquisizione  della  cittadinanza  italiana  da  parte  di persona residente all'estero;

e)  per  esistenza   di   cittadino   all'estero   giudizialmente dichiarata.

L'aggiornamento:

l'interessato deve comunicare

a) il trasferimento della propria residenza presso altro Comune estero; il Consolato comunica poi al Comune il nuovo indirizzo;

b) le modifiche dello stato civile anche per la trascrizione degli atti nei registri italiani (matrimonio, nascita, ecc.); gli atti possono essere presentati al Consolato e poi inoltrati al Comune, oppure presentati direttamente al Comune; devono essere tradotti e legalizzati, salvi i casi di esenzione previsti da trattati internazionali;

c) la perdita della cittadinanza italiana. 

La cancellazione  dalle  anagrafi  degli  italiani   residenti all'estero viene effettuata:

 a) per iscrizione nell'anagrafe  della  popolazione  residente  a seguito di trasferimento dall'estero;

 b)  per  morte,  compresa  la   morte   presunta   giudizialmente dichiarata;

 c) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

  1. trascorsi cento anni dalla nascita;
  2. dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
  3. quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero;
  4. quando  risulti  dal  ritorno  per  mancato  recapito   della cartolina avviso, spedita ai sensi  dell'articolo  6  della  legge  7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un  anno,  esclusa l'elezione  del  Parlamento  europeo   limitatamente   ai   cittadini residenti nei Paesi  dell'Unione  europea  nonché  le  consultazioni referendarie locali;

 d) per perdita della cittadinanza;

 e) per trasferimento nell'AIRE di altro comune.

A chi è rivolto

Chi può richiederlo: Ogni cittadino italiano può iscriversi presso i Consolati e il suo nome viene conseguentemente registrato presso l'AIRE del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell'espatrio. A chi è destinato: L'iscrizione può essere effettuata: - per trasferimento della residenza dal Comune di Candiolo all'estero per un periodo superiore ai 12 mesi - per trasferimento dall'AIRE di altro Comune quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE del Comune di Candiolo - a seguito della registrazione, presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Candiolo, dell'atto di nascita avvenuta all'estero - per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persone residenti all'estero

Chi può richiederlo: Ogni cittadino italiano può iscriversi presso i Consolati e il suo nome viene conseguentemente registrato presso l'AIRE del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell'espatrio. A chi è destinato: L'iscrizione può essere effettuata: - per trasferimento della residenza dal Comune di Candiolo all'estero per un periodo superiore ai 12 mesi - per trasferimento dall'AIRE di altro Comune quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE del Comune di Candiolo - a seguito della registrazione, presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Candiolo, dell'atto di nascita avvenuta all'estero - per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persone residenti all'estero

Come fare

Il cittadino italiano residente all'estero per iscriversi all'AIRE può: - fare domanda all'Ufficio Aire del Comune di ultima residenza in Italia e confermare obbligatoriamente con una dichiarazione al Consolato di competenza, entro 90 giorni dal trasferimento, la propria presenza all'estero. L'iscrizione all'AIRE non diviene infatti effettiva fino alla conferma da parte del Consolato italiano del paese estero di trasferimento - presentare domanda direttamente al Consolato competente entro 90 giorni dal trasferimento della residenza all'estero. Il Consolato provvede poi al successivo inoltro della documentazione al Comune di provenienza. L'iscrizione all'AIRE comporta la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente.

Il cittadino italiano residente all'estero per iscriversi all'AIRE può: - fare domanda all'Ufficio Aire del Comune di ultima residenza in Italia e confermare obbligatoriamente con una dichiarazione al Consolato di competenza, entro 90 giorni dal trasferimento, la propria presenza all'estero. L'iscrizione all'AIRE non diviene infatti effettiva fino alla conferma da parte del Consolato italiano del paese estero di trasferimento - presentare domanda direttamente al Consolato competente entro 90 giorni dal trasferimento della residenza all'estero. Il Consolato provvede poi al successivo inoltro della documentazione al Comune di provenienza. L'iscrizione all'AIRE comporta la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente.

Cosa serve

domanda all'Ufficio Aire del Comune di ultima residenza in Italia e confermare obbligatoriamente con una dichiarazione al Consolato di competenza

domanda all'Ufficio Aire del Comune di ultima residenza in Italia e confermare obbligatoriamente con una dichiarazione al Consolato di competenza

Cosa si ottiene

Ricevuta attestante la richiesta di iscrizione AIRE

Ricevuta attestante la richiesta di iscrizione AIRE
Tempi e scadenze

Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione Consolare

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Copertura geografica

Lunedì             dalle ore 8:30 alle ore 12:30  
Martedì            dalle ore 8:30 alle ore 12:30  
Mercoledì        dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00
Giovedì            dalle ore 8:30 alle ore 12:30  
Venerdì            dalle ore 8:30 alle ore 12:30  
Sabato             primo e terzo sabato del mese : dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Documenti rilasciati

Ricevuta attestante la richiesta di iscrizione AIRE

Costi

nessuna

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
Legge 470 del 27.10.1988 Dpr 323 del 6.9.1989

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
Competenze

Segretario Comunale - Settore gestione del personale - Responsabile servizio sicurezza sul lavoro - Datore…

Modalita Attivazione Potere Sostitutivo

Con delibera g.c. n. 20 del 14.02.2013 "Individuazione soggetto con potere sostitutivo in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo", il Comune di Candiolo, nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione, ha individuato il soggetto "cui è attribuito il potere sostitutivo nella conclusione del procedimento, in caso di mancata emanazione di un provvedimento amministrativo nei termini stabiliti per legge o per regolamento" ..
 
Il termine per concludere i procedimenti è di norma 30 (trenta) giorni, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o dalla Giunta Comunale.
 
I richiedenti, decorso inutilmente il termine, possono rivolgersi al responsabile a cui è stato attribuito il potere sostitutivo perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, rilasci l'atto amministrativo richiesto attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ad acta.
 
Il respnsabile a cui sono stati attribuiti i poteri sostitutivi è il Segretario Generale del Comune, dr Catti Giulio
 
Chi intende avvalersi di questa procedura deve inoltrare il Modulo di richiesta in formato cartaceo a:
Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale
Ufficio anagrafe

Ultimo aggiornamento: 14 Giugno 2024, 18:52