ICI - ** COMUNE DI CANDIOLO (TO) **

Il Comune | Imposte e Tasse | ICI - ** COMUNE DI CANDIOLO (TO) **

ICI

ALIQUOTE 2011

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.03.2011

Ai sensi del D.L. 27.05.2008 n. 93 Art. 1 a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del Decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto su indicato, e come specificato della risoluzione 4.3.2009 n. 1/DF Prot. 5914/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle seguenti fattispecie:

 

 

  • Immobili adibiti ad abitazione principale, posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

  • Immobili concessi in uso gratuito, con atto scritto aventi data certa, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il 2° grado ovvero in linea collaterale entro il 2° grado, a condizioni che vengano utilizzate come abitazione principale
    ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.

L'esclusione dell'Imposta si applica anche ad UNA pertinenza per abitazione principale.

Le aliquote per il 2011 per gli immobili non rientranti nelle categorie su indicate sono le seguenti:

A) aliquota del 5 (cinque) per mille da applicarsi agli immobili:

  • adibiti ad abitazione principale del proprietario e numero una pertinenza per ogni abitazione principale. (l'agevolazione è attribuita ad un solo box o posto auto per abitazione principale); PER GLI AMMOBILI DI CATEGORIA A1 - A8 - A9.

  • assegnati dall'A.T.C. (Agenzia Territoriale per la Casa), e C.I.T. (Consorzio Intercomunale Torinese), ed adibiti ad abitazione principale, così come previsto dall'art. 6 quater del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;

  • locati sulla base degli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 09.12.1998, n. 431, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, previa presentazione di apposita istanza all'Ufficio ICI, corredata dalla copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

  • locati sulla base di convenzioni per l'attuazione di Piani Esecutivi convenzionati, ai sensi dell'art. 18 Legge 380/2001, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, previa presentazione di apposita istanza all'Ufficio ICI, corredata dalla copia del contratto di locazione regolarmente registrato

B) aliquota del 7 (sette) per mille da applicarsi a tutti gli altri immobili non rientranti nelle casistiche precedenti:

  • posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

  • diversi dalle abitazioni (quali ad esempio: garage, box, autorimesse, magazzini, immobili destinati ad attività industriale, commerciale, turistica ed artigianale, terreni agricoli ed aree edificabili ecc.)


Euro 104,00 la detrazione per unità immobiliare adibite ad abitazione principale o equiparate, (immobili di cui al alla lettera A) - punti 1 e 2 ;


MODALITA' DI PAGAMENTO

Per il calcolo dell'imposta si devono utilizzare le stesse rendite catastali già in vigore, come l'anno scorso.

Ai sensi dell'Art. 18 L. 388/2000(Finanziaria 2001) i versamenti ICI devono avvenire con le seguenti modalità:

 

ACCONTO

Entro il 16 Giugno 2011

SALDO

Entro il 16 Dicembre 2011

Pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Nel calcolo dell'acconto il contribuente dovrà tener conto degli eventuali cambiamenti avvenuti nella propria situazione patrimoniale A saldo dell'Imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata


Coloro che intendono effettuare il versamento in un'unica soluzione, lo possono fare
solo entro il 16 Giugno (occorre barrare sul c/c postale sia la casella di acconto che quella relativa al saldo).

Nel caso di alienazione o acquisto di una unità immobiliare nel corso del semestre versare le quote mensili di ICI dovute.

Il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è da considerarsi per intero, il giorno dell'atto è da attribuire al compratore.

I versamenti dovranno essere arrotondati ai sensi dell'art. 1 comma 166 della Legge 296 del 27.12.2006

DOVE SI PAGA

Il versamento deve essere effettuato, tramite bollettino di conto corrente postale

intestato a: COMUNE DI CANDIOLO - ICI - SERVIZIO TESORERIA

CONTO CORRENTE N. 1002399069

oppure tramite versamento con modello F24

codici tributo:

  • 3901 - denominato : imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale
  • 3902 - denominato : imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli
  • 3903 - denominato : imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
  • 3904 - denominato : imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati


CODICE CATASTALE COMUNE B592


SANZIONI

Le principali sanzioni previste dalla norma che regola l'imposta comunale sugli immobili per versamenti in ritardo sono le seguenti:

 

VIOLAZIONI

RELATIVE SANZIONI

OMESSO VERSAMENTO O VERSAMENTO OLTRE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELL'ANNO DI RIFERIMENTO

Sanzioni amministrativa del 30% applicata sulla somma non versata, oltre interessi al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno.

VERSAMENTO ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA

Sanzioni amministrativa ridotta a 1/12 (2,5%) (D.L. 185/08 - L 2/09), oltre interessi al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno

VERSAMENTI OLTRE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZION E DEI REDDITI PER L'ANNO DI RIFERIMENTO

Sanzione amministrativa ridotta a 1/10 (3%) (.D.L 185/08 - L 2/09), oltre interessi al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno



Ulteriori specificazioni art. 13 D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed art. 2 D. Lgs. 99/2000.

 

TASSO LEGALE

DAL 01.01.2004 AL 31.12.2007 2,5% D.M. 01.12.2003

DAL 01.01.2008 AL 31.12.2009 3,0% D.M. 12.12.2007

DAL 01.01.2010 1,0% D.M. 04.12.2009

DAL 01.01.2011 1,5% D.M. 07.12.2010


ESTIMI CATASTALI

Gruppo A (Unità immobiliari per uso abitazioni o assimilabili)

Categoria

Classe

Tariffa in £

Tariffa in €

Categoria

Classe

Tariffa in £

Tariffa in €

Categoria

Classe

Tariffa
in £

Tariffa
in €

A/2

1

180.000

92,96

A/2

2

215.000

111,04

A/3

1

115.000

59,39

A/3

2

135.000

69,72

A/4

1

84.000

41,32

A/4

2

95.000

49,06

A/5

1

58.000

29,95

A/5

2

68.000

35,12

A/6

U

39.000

20,14

A/7

1

220.000

113,62

A/7

2

270.000

139,44

A/10

U

550.000

284,05



Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)

 

Categoria

Classe

Tariffa in £

Tariffa in €

Categoria

Classe

Tariffa in £

Tariffa in €

Categoria

Classe

Tariffa
in £

Tariffa
in €

B/1

U

2.400

1,24

B/4

U

2.400

1,24

B/5

U

1.800

0,93

B/7

U

2.400

1,24

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppo C (Unità immobiliare a destinazione ordinaria commerciale e varia)

 

Categoria

Classe

Tariffa in £

Tariffa in €

Categoria

Classe

Tariffa in £

Tariffa in €

Categoria

Classe

Tariffa
in £

Tariffa
in €

C/1

1

22.100

11,41

C/1

2

25.800

13,32

C/1

3

30.000

15,49

C/2

U

5.000

2,58

C/3

U

6.000

3,10

C/6

1

7.700

3,98

C/6

2

9.000

4,65

C/7

U

2.400

1,24

 

 

 

 



Dall'anno 1997 gli estimi catastali su indicati, devono essere maggiorati del 5%

Le rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono l'aumento del 5%.

La base imponibile e determinata applicando alla rendita catastale (tariffa d'estimo per consistenza) i seguenti moltiplicatori

  • /100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
  • /50 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D e nelle categorie A/10;
  • /34 per le unità immobiliari classificate nella categorie catastale C/1;
  • dal 01.01.2007 : /140 per le unità immobiliari classificate nella cat. B.

AREE FABBRICABILI

Il Decreto Legislativo n. 504/1992 all'art. 5 comma 5, stabilisce che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione.
La Giunta Comunale con verbale n. 191 del 19.12.2001, modificata con deliberazione Giunta Comunale n. 150/18.12.2007,al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, ha determinato i valori venali delle aree fabbricabili al fini ICI a partire dal 01.01.2008, secondo le destinazioni urbanistiche e gli indici previsti dal P.R.G.C., nelle seguenti misure:

  • Aree destinate ad edilizia di tipo residenziale, con indice di edificazione fondiario compreso tra 0,5 e 1 mc/mq mediante permesso di costruire o inserite in Piani esecutivi convenzionati : valore base € 110,00 per metro quadrato di superficie fondiaria netta del lotto edificabile
  • Aree destinate ad edilizia di tipo residenziale, con indice di edificazione fondiario compreso da 1 a 1,5 mc/mq, mediante permesso di costruire o inserite in Piani esecutivi convenzionati : valore base € 170,00 per metro quadrato di superficie fondiaria netta del lotto edificabile.
  • Aree destinate ad edilizia di tipo residenziale, con indice di edificazione fondiario superiore a 1,5 mc/mq, mediante permesso di costruire o inserite in Piani esecutivi convenzionati : valore base € 200,00 per metro quadrato di superficie fondiaria netta del lotto edificabile.
  • Aree destinate ad edilizia di tipo residenziale, con indice di edificazione territoriale compreso tra 0,5 e 1 mc/mq soggette a Piani esecutivi convenzionati da stipulare : valore base € 70,00 per metro quadrato della superficie territoriale dell'area , comprensiva delle porzioni da cedere al Comune per viabilità e servizi .
  • Aree destinate all'edificazione di Attrezzature sanitarie, da parte di Enti o soggetti di diritto privato, mediante permesso di costruire o inserite in Piani esecutivi convenzionati : valore base € 100,00 per metro quadrato di superficie fondiaria netta del lotto edificabile.
  • Aree soggette ad interventi di edificazione di tipo industriale , artigianale , commerciale o alberghiera, mediante permesso di costruire o inserite in Piani esecutivi convenzionati : valore base € 100,00 per metro quadrato di superficie fondiaria netta del lotto edificabile .
  • Aree soggette ad interventi di edificazione di tipo industriale , artigianale , commerciale o di tipo alberghiero, soggette a Piani esecutivi convenzionati da stipulare : valore base € 80,00 per metro quadrato della superficie territoriale del terreno , al lordo delle aree da cedere al Comune per viabilità e per servizi pubblici.
  • Aree destinate dal P.R.G.C. a servizi pubblici , a strutture pubbliche o strutture socio-assistenziali da parte di soggetti di diritto privato o sulle quali sono indicate delle previsioni di nuova viabilità , con possibilità di conferimento della volumetria sulle aree contigue o comunque poste nell' ambito della stessa zona omogenea , per le quali é prevista la cessione gratuita al Comune, o l'assoggettamento ad uso pubblico, in sede di piani esecutivi convenzionati : valore base da € 25,00 a € 50,00 per ogni metro quadrato di superficie, variabile in funzione della destinazione e dell'indice di edificabilità territoriale dell'area di riferimento.

SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione deve essere fatta (su apposito modulo conforme al modello Ministeriale) solo nel caso di variazioni rispetto alla posizione ICI del periodo 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
In pratica, i principali casi in cui si dovrà compilare il modello di dichiarazione sono:

  • Riscontro di errori nella compilazione della dichiarazione precedente
  • Immobili che nel corso dell'anno che precede quello in corso, hanno acquistato o perso l'esenzione o l'esclusione dall'ICI
  • Terreni per i quali è cambiata la classificazione (ad esempio da agricola a fabbricabile)
  • Fabbricati che sono diventati abitazioni principali nel corso dell'anno oppure che hanno perso tale caratteristica prima del 31 dicembre dell'anno precedente quello in corso.
  • Altri casi

ORARIO DI APERTURA UFFICIO I.C.I.

dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00

Sabato 4 e 11 Giugno 2011 dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Sabato 3 e 10 Dicembre 2011 dalle ore 8,30 alle ore 12,30

 

moduli I.C.I

 

Pubblicato il 
Aggiornato il